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Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e disposizioni per il personale scolastico.

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Circolare n.: 
2020000126
Data di emissione: 
05/03/2020
Anno scolastico: 
2019-2020
Mese: 
Marzo

Mantova, 5 marzo 20020

Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA

AL DSGA
Al sito web

OGGETTO: Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e disposizioni per il personale scolastico.

In riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 si comunica la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 (art. 1 co.1 lett. d), allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale.

Per quanto concerne i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, le misure dettate dal decreto si intendono applicabili fino al 3 aprile 2020 (art.1 co.1 lett.e).

Al fine di evitare assembramenti, sono rinviate a date che verranno di volta in volta comunicate, tutte le attività e gli incontri che coinvolgono docenti e genitori, precedentemente stabiliti.

Il personale ATA svolgerà regolare servizio. Le attività legate al funzionamento dell’Istituzione Scolastica (uffici amministrativi, tecnici e attività ATA in generale) sono confermate solo nell’orario antimeridiano secondo specifiche indicazioni del Dirigente scolastico.

Per il ricevimento dei genitori, del personale scolastico e del personale esterno presso gli uffici di segreteria e di dirigenza è richiesto come obbligatorio, fino al 15 marzo 2020, l’appuntamento telefonico, per evitare la presenza di più persone in uno stesso luogo chiuso. Anche gli incontri urgenti dovranno essere preavvisati telefonicamente al personale di segreteria o alla dirigenza che provvederà a fissare tempestivamente l’incontro richiesto.

Il DPCM sopra citato, inoltre, prevede che:

- Art. 2, co. 1, lett.c: “nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie rese note dal Ministero della salute di cui all’allegato 1”.

- Art. 1, co. 1, lett. f: “La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

- Art.1, co.1, lett. i: “chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti”.

Si ravvisa la necessità di invitare tutti alla lettura integrale del Decreto e si ritiene opportuno riportare, di seguito, le misure igienico-sanitarie da seguire scrupolosamente e contenute nell’allegato 1 allo stesso decreto, al fine di ridurre la possibilità di contagio:

a. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c. evitare abbracci e strette di mano;

d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico,

l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Ricordo che, sul nostro sito web www.liceovirgiliomantova.edu.it, è stata creata un’apposita sezione dove vengono costantemente pubblicati tutti i provvedimenti legislativi, i riferimenti e link utili dai quali attingere notizie ufficiali e indicazioni per proteggere la propria e l’altrui salute e affrontare con serenità questo delicato periodo.

Certa della consueta attenzione di tutti e auspicando un celere ritorno ad una condizione di “normalità”, ringrazio per la costante e preziosa collaborazione finora dimostrata.

Il dirigente scolastico
Carmen Giovanna Barbieri

 
Allegati pubblici: 

 

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   a cura di Mario Varini - EUCIP IT Administrator certified.

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