Mantova, 22 settembre 2020
Ai Docenti
Ai Collaboratori Scolastici
al DSGA
alle RSU
Al sito web
Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL vigente;
EMANA la seguente DIRETTIVA sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti:
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
3. durante i cambi di turno tra i professori;
4. durante l’intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
6. tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
8. durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa;
9. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione.
Si allega documento corredato dai riferimenti normativi specifici.
Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Al fine di regolamentare l’ingresso degli studenti nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).
3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l’insegnante in servizio nell’ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza.
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l’intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all’intervallo/ricreazione secondo quanto segue: la vigilanza sarà a carico dei docenti individuati nel quadro dei turni di assistenza settimanale;
Gli insegnanti che svolgono supplenze in terza ora hanno in carico anche il turno di vigilanza del docente sostituito; sono pertanto tenuti a segnalare ai collaboratori del DS l’eventuale impossibilità di assolvere tale compito.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
Al fine di regolamentare l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.
Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio al piano terra ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.
Gli studenti che permangono a scuola nel pomeriggio sono tenuti a firmare apposito registro presenze in entrata e in uscita con indicazione dell’orario di entrambe. Tale registro sarà gestito dai collaboratori scolastici.
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore ad personam o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e dalla scuola ai luoghi di svolgimento dell’attività in oggetto, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze motorie. Di tali uscite è fatta informativa specifica alle famiglie con firma di un apposito modulo di autorizzazione.
L’uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.
In particolare, durante le attività che prevedono l’utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.
Non è consentito l’accesso degli studenti al laboratorio di informatica senza la presenza di un docente o del tecnico informatico, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte della vicepresidenza.
La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).
In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
Il Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna Barbieri
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