Tu sei qui

Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione

Versione stampabileVersione PDF
Circolare n.: 
2019000056
Data di emissione: 
30/09/2019
Anno scolastico: 
2019-2020
Mese: 
Settembre

Mantova, 30 settembre 2019

 

                        Ai Docenti e al personale ATA

Al DSGA

  Al sito web

 

          

Oggetto: Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione

OGGETTO:  Autorizzazione a  libera professione o a conferimento  incarichi retribuiti e regime di incompatibilità (Art.  508  del  D.Lgs.  297/94,  Art.  53  del  D.Lgs.  165/01  novellato  dalla  Legge 190/2012).

Con la presente si dà informazione sul regime delle incompatibilità, e delle autorizzazioni da chiedere per libera professione o incarichi retribuiti. L’autorizzazione per l’una e l’altra pratica va chiesta annualmente.

L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 10/01/1957, n. 3 (Incompatibilità con: commercio, industria, né dipendenze da privati né cariche in società costituite a fini di lucro, salvo che società cooperative, cumulo di impieghi pubblici. Sono previste alcune deroghe, vedi comma 1: la più importante delle quali riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale con part-time non inferiore al 50%).

Lo stesso articolo al comma 7 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti devono essere previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono quelli, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Ai sensi del comma 6 sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

a)  dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b)  dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c)  dalla partecipazione a convegni e seminari;

d)  da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e)  da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f)  da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis)  da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione “nonché di docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

– la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;

– il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

– la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Inoltre, per il personale docente in particolare, l’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 prevede che non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Il successivo comma 15 consente al personale docente, previa autorizzazione del DS, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Tali libere professioni devono essere quelle riconosciute negli albi professionali il cui elenco aggiornato è disponibile presso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto si forniscono di seguito le istruzioni per richiedere:

1) Autorizzazione a svolgere la libera professione.

Per i docenti: è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio. La richiesta va presentata all’ufficio segreteria personale mediante allegato .

2) Richiesta di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati.

La legge 190/2012, ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento dell’incarico, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01:se l’attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità

Pertanto:

Per il personale docente o ATA, interessato ad accettare incarichi da altre amministrazioni 

  • si chiede si accertarsi che l’ente che intende conferirgli l’incarico abbia richiesto l’autorizzazione al Dirigente Scolastico (assolutamente prima di iniziare l’incarico) e accertarsi prima di iniziare eventuali attività che la stessa sia stata autorizzata;
  • Si prega di far compilare all’ente conferente l’incarico il modello “Allegato 2” in allegato alla presente, indipendentemente dai modelli forniti dall’ente. Le voci dell’allegato 2 infatti devono essere compilate tutte con cura, come previsto dalla normativa
  • se l’incarico prevede compensi ai sensi delle lettere a,b,c,d,e,f.f-bis prima citate, non è necessaria alcuna richiesta di autorizzazione; l’attività esercitata senza autorizzazione deve comunque svolgersi senza un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente

3) Per tutti i casi di part-time vale il comma 57 e ss della legge 662/96:

“L’amministrazione, entro 60 giorni, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa, può, con provvedimento motivato, differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente e’ tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività’ lavorativa”

 4) Esonero, aspettative o part-time per dottorati di ricerca

In base a recente normativa del MIUR, la concessione di esoneri, aspettative o part-time per dottorati di ricerca non può essere emanata dal sottoscritto prima di avvenuta indagine da parte di specifica commissione preposta dal MIUR. Pertanto, dietro richiesta di esonero per dottorato, il sottoscritto informerà la commissione MIUR e attenderà l’esito dell’indagine prima di rilasciare la sua autorizzazione.

 5) Co.co.co o attività professionale con collaborazione continuata: essa è vietata per il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (escluso chi ha part-time non inferiore al 50%) dunque l’unica attività concessa è temporanea e occasionale. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;

 6) Svolgimento di ripetizioni private da parte di insegnanti: Come indicato nel Testo Unico Scuola Dlgs 297/94 agli art. 508 agli insegnanti non è consentito svolgere lezioni private per alunni del proprio istituto. Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. 145/18 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l’autorizzazione al DS (mediante Allegato1)

 

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Carmen Giovanna Barbierii

 

Logo Maturità    Logo Laboratorio Teatrale   Logo ioleggoperché   Logo Sport Scuola Salute

 


 

Liceo Classico Virgilio Via Ardigò 13, 46100 Mantova Italy
Tel.: +39 0376 320 366 - Fax: +39 0376 224 546 PEC: mnpc02000g@pec.istruzione.it - PEO: mnpc02000g@istruzione.it CF 80019550203 - CM MNPC02000G
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it

 


   a cura di Mario Varini - EUCIP IT Administrator certified.

CMS Drupal ver. 7.82 del 21/07/2021 agg. 16/08/2021• XHTMLCSS

Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia

Licenza Creative Commons

Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (3.0 Italia) per permetterne
la diffusione e il riuso liberi con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.

Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale ( @istruzione.it )